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Sicurezza

Il D.Lgs 81/08, stabilisce che il datore di lavoro debba predisporre una serie di adempimenti obbligatori per garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Descrizione

Il D.Lgs 81/08, stabilisce che il datore di lavoro debba predisporre una serie di adempimenti obbligatori per garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Esso deve nominare un R.S.P.P. (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione) che provvederà alla stesura di una serie di documenti per la gestione della sicurezza e delle relative azioni di prevenzione e protezione. Il documento di Valutazione dei Rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28. Esso deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L’art. 29 comma 3 stabilisce che la valutazione deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Piano di Emergenza viene predisposto in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 5 del D. M. 10.03.1998 per i luoghi di lavoro a rischio d’incendio. Il presente documento, allegato e parte integrante del Documento ex Art. 17 D. Lgs. 81/2008, ha lo scopo di individuare le misure atte a:

  • Pianificare l’emergenza all’interno dell’edificio tenendo conto di quello che è l’attuale livello di sicurezza.
  • Consentire alla struttura organizzativa della Sede, di reagire con rapidità all’insorgere di una emergenza, conoscendo i rischi ed i metodi d’azione da porre in atto al fine di superare l’evento insorto.

Gli obiettivi principali che ci si prefigge di raggiungere sono quelli di:

  • Ridurre i pericoli per le persone presenti
  • Prestare soccorso alle persone colpite
  • Circoscrivere e contenere l’evento
  • Garantire la sicurezza e l’evacuazione dei presenti con particolare riguardo per i disabili

Allegati

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